
Investigatore Privato Milano dal 1991, Tariffe, Prezzi, Costi.
Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi:
La tariffa oraria per ogni agente varia solitamente tra i 50,00€ e i 140 € all'ora.
Investigatore privato Milano costi tariffe e prezzi. I clienti di un investigatore privato si domandano principalmente: qual è la tariffa al giorno e quali sono le voci di costo? Tel.02344223

Investigatore Privato Milano dal 1991, Tariffe, Prezzi, Costi.
Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi
La tariffa oraria per ogni agente varia solitamente tra i 50,00€ e i 140 € all'ora.
Investigatore privato Milano costi tariffe e prezzi
I clienti di un investigatore privato si domandano principalmente: qual è la tariffa al giorno e quali sono le voci di costo?
Per rispondere a questa domanda è opportuno spiegare come si determinano i costi, le tariffe e ed i pacchetti scontati. Inoltre, occorre conoscere i rischi di affidarsi ad un investigatore privato eccessivamente economico e a prezzi modici, e' un rischio in quanto si tratta di truffatori abusivi.
CHIAREZZA NEI COSTI:
all''agenzia investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991 , troverai tariffe e preventivi senza sorprese, in quanto in fase di colloquio verrà formulato un dettagliato preventivo per iscritto e sottoscritto per accettazione.
Un'investigazione privata, a Milano come nel resto d'Italia, può avere costi variabili in base a fattori quali necessità del cliente e tipo di indagini da svolgere.
Le tariffe dell'Agenzia investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991, sono depositate presso la Prefettura di Milano e liberamente consultabili nel tariffario presso questa sede
CHI SIAMO:
Il titolare dell'agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.
La responsabile ha un'esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l'Università Luigi Bocconi.
Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali, operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della famiglia.
Il fondatore dell'agenzia Investigativa Idfox Srl e' Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Questa è la storia dell'agenzia IDFOX ® International Detectives Agency , ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
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Cosa fa un investigatore Privato?
L'investigatore privato è uno specialista in materia che opera sulla base di un'apposita licenza prefettizia rilasciata esclusivamente a professionisti che abbiano conseguito determinati e stringenti requisiti quali lauree, master, corsi di perfezionamento, continui aggiornamenti e anni di praticantato (almeno un triennio in rapporto di lavoro subordinato presso un'agenzia investigativa) e che abbiano maturato un'adeguata esperienza nel settore investigativo. Un'attività sempre in costante evoluzione che richiede dedizione, impegno e soprattutto un'elevata professionalità, concentrazione e diligenza.
Delineare alla perfezione l'importo di un'indagine risulta molto complesso, ogni investigazione è plasmata su misura in base alle esigenze, non esiste un costo standard in quanto le variabili di ogni servizio sono innumerevoli: solitamente i costi vengono definiti in fase di elaborazione del preventivo in quanto le tariffe possono variare in relazione ad una serie di fattori, spesso imprevedibili, quali la tipologia del servizio, il grado di difficoltà, le tempistiche, la durata, la distanza, il personale e i mezzi e tecnologie da impiegare, la quantità e la qualità delle informazioni utili rilasciate dal Cliente per supportare l'espletamento dell'incarico. Le tariffe sono quindi parametrate sulle difficoltà dei casi, del tempo e dell'impegno che richiedono e comunque, ogni indagine è diversa dall'altra. Difatti non è facile definire genericamente il prezzo di un investigatore privato in quanto non esistono listini ufficiali e ci sono molte condizioni che possono far aumentare o diminuire il prezzo finale.
Prima di chiedersi quanto possa costare un investigatore privato, è opportuno valutare quanto il suo supporto possa contribuire ad ottenere risposte certe corredate da prove inconfutabili e quali problematiche personali, professionali ed economiche possa risolvere. L'investigatore privato al pari di un avvocato, un ingegnere o uno psicologo, svolge un lavoro intellettuale che non è standard o automatizzato, ma si costruisce attorno alle esigenze del cliente e alle problematiche che ogni singolo caso presenta.
Solitamente i prezzi nazionali medi variano da un minimo di €.40 all'ora ad un massimo di €150 all'ora per ogni investigatore impiegato, oltre spese ed iva. Ovviamente la tariffa oraria è consigliabile per servizi di breve durata o con obiettivo specifico, maggiore sarà il numero di ore necessarie per l'espletamento dell'incarico e minore sarà l'importo in proporzione al tempo come nella tariffazione giornaliera o settimanale; non è da escludere inoltre che su un arco temporale elevato si possa concordare con l'agenzia un forfait a prescindere dalle ore che verranno fatte.
E' consigliabile diffidare da chi propone prezzi relativamente bassi in quanto potrebbe molto probabilmente trattarsi di soggetti abusivi non autorizzati i quali non rilasciano fatture ne tantomeno prove legittime; risulta di fondamentale importanza essere a conoscenza del fatto che lo svolgimento di indagini in maniera autonoma o tramite investigatori abusivi, o non in possesso di regolare licenza, comporta la non utilizzabilità delle prove in sede legale, come previsto dall'articolo 191 del codice di procedura penale (inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge) ma soprattutto rendono colui che le ha acquisite o ottenute illegittimamente, querelabile: difatti tali condotte configurano le più svariate fattispecie di reati quali l'interferenza illecita nella vita privata (articolo 615 bis c.p.), molestia (articolo 660 c.p.), stalking (articolo 612 bis c.p.), violazioni della privacy.
Al momento della consulenza sarà cura dell'Agenzia Investigativa Idfox Investigazioni Private dal 991, sviluppare assieme al Cliente un progetto investigativo su misura e ottimizzato per l'investimento economico disponibile nel rispetto della massima trasparenza e riservatezza.
Che ti di indagini svolge un investigatore Privato Autorizzato?
E cosa fa un investigatore privato: mansioni, competenze e settori lavorativi?
* Chi è e cosa fa l'investigatore privato
* Il percorso di formazione
* Il tesserino e il registro
* Le soft skill utili
Un investigatore privato è una figura professionale specializzata nella raccolta di informazioni e prove, spesso richiesta in ambito privato, aziendale o legale. Comprendere cosa fa un investigatore privato aiuta a chiarire l'importanza di questa figura nelle attività di indagine in cui la verità non è facilmente accessibile attraverso canali tradizionali. In questo articolo esploreremo cosa fa un investigatore privato, analizzando le sue principali mansioni, le competenze richieste, il percorso formativo e i settori lavorativi in cui opera.
Chi è e cosa fa l'investigatore privato
L'investigatore privato è un professionista autorizzato che si occupa di svolgere indagini per conto di privati, aziende o studi legali. Il suo obiettivo principale è raccogliere, documentare e verificare informazioni rilevanti e prove concrete utili alla risoluzione di un caso. Opera in diversi ambiti, tra cui il settore familiare, ad esempio per casi di infedeltà coniugale, controllo dei minori o questioni legate all'affidamento, e quello aziendale, dove interviene in situazioni di assenteismo sospetto, concorrenza sleale, spionaggio industriale o verifiche su dipendenti e collaboratori. Può inoltre intervenire per la rilevazione di frodi assicurative e a supporto di legali e avvocati nelle indagini difensive. Altri contesti di intervento includono le bonifiche ambientali da microspie e intercettazioni e la verifica di credibilità e affidabilità di persone o società.
La valutazione del caso
Vista la massima riservatezza e attenzione richieste per ciascun incarico, ancora prima di iniziare l'attività di investigazione privata, è necessario valutare con cura le motivazioni della clientela e poi decidere se accettare o meno il mandato. La valutazione avviene durante un primo incontro informale, ma comunque coperto dal segreto professionale, durante il quale l'investigatore ha modo di stabilire se procedere costituisca o meno un illecito o un danneggiamento a terzi.
La pianificazione delle mansioni
In caso di esito positivo del colloquio preliminare, l'investigatore concorda e pianifica di comune accordo con il cliente le azioni da intraprendere al fine di ottenere le informazioni necessarie. In una giornata lavorativa tipo, l'investigatore privato impiega gran parte del suo tempo in:
* ricerca e acquisizione delle informazioni e delle prove relative al caso affidatogli dal cliente;
* analisi dei possibili dati inerenti al caso presenti su database e fonti di pubblico dominio;
* sopralluoghi, appostamenti e pedinamenti;
* fotografie e video (solo in luoghi pubblici);
* registrazione di dialoghi (solo quelli avvenuti in sua presenza);
* esame dei luoghi indicati dal cliente previa autorizzazione del proprietario;
* localizzazione degli spostamenti con strumentazioni professionali;
* richiesta del supporto di collaboratori e dipendenti;
* controllo e miglioramento della qualità del materiale raccolto;
* creazione di un report dettagliato da presentare al cliente.
L'insieme dei materiali raccolti dall'investigatore privato ha valore anche durante lo svolgimento di processi penali e civili, perciò è fondamentale che il professionista abbia la giusta formazione nel settore.
I documenti nel dossier per il cliente
Al termine delle indagini, il detective privato fornisce al cliente un pacchetto composto da diverse tipologie di prove quali:
* fotografie e video con data e ora dell'acquisizione (riproduzioni meccaniche);
* registrazioni di conversazioni avvenute in presenza dell'investigatore;
* domicilio e residenza;
* redditi lavorativi da dipendente o da autonomo;
* certificati di proprietà di terreni, abitazioni, veicoli e altri beni mobili e immobili;
* presenza di ipoteche sui beni posseduti;
* presenza di insolvenze (protesti, procedure concorsuali o altre tipologie di eventi di tipo pregiudizievole);
* informazioni sulla proprietà intellettuale e industriale.
Secondo la legge, il dossier fornito dall'investigatore privato ha valore di prova, perciò può essere utilizzato a favore del cliente in sede giudiziaria, insieme alla testimonianza dell'investigatore stesso.
La regolamentazione professionale
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) regolamenta le attività dell'investigatore privato e il decreto del Ministero dell'Interno n. 269 del 2010 disciplina le caratteristiche e i requisiti minimi di qualità.In particolare, l'articolo 5 identifica la seguente classificazione delle attività in materia di investigazioni private:
* privata (familiare, matrimoniale, patrimoniale e ricerca di persone scomparse);
* aziendale (esame pre-assunzione, concorrenza sleale, assenze ingiustificate, frodi e abusi);
* commerciale;
* assicurativa;
* difensiva (raccolta di prove per processi civili e penali);
* speciale per indagini demandate da leggi o decreti ministeriali.
Sono delineati anche i confini oltre i quali l'investigatore privato non può operare senza infrangere la legge.
Cosa non può fare l'investigatore privato
L'investigatore, per lavorare in modo legale, deve richiedere delle specifiche autorizzazioni per lo svolgimento dell'indagine e alcune azioni restano comunque escluse dal suo operato. Ad esempio,
l'investigatore privato non può introdursi senza permesso all'interno di proprietà private, tantomeno farvi riprese o fotografie, né svolgere mansioni tipiche delle forze dell'ordine e dei pubblici ufficiali quali gli arresti, gli interrogatori, le perquisizioni, le intercettazioni telefoniche, le consultazioni di dati sensibili (conti bancari e altri documenti personali). Se agisse altrimenti, violerebbe la legge italiana sul diritto alla privacy e sul trattamento dei dati personali.
La tipologia di documentazione prodotta
Di solito le documentazioni (cartacee e digitali) vengono ricavate attraverso ricerche su:
* atti giudiziari
* atti notarili
* atti amministrativi
* quotidiani e riviste
* chat (inclusi WhatsApp e altri sistemi di messaggistica)
* lettere
* quaderni e diari personali
* tracce lasciate durante la navigazione online
* profili dei social media
La tecnica applicata e la determinazione fanno la differenza nella buona riuscita dell'operazione.
La professione dell'investigatore privato vediamo quali sono i requisiti e le modalità per intraprendere questa carriera. Il già menzionato decreto del Ministero dell'Interno regolamenta la professione dell'investigatore privato e indica quattro diverse categorie:
1. titolari
2. dipendenti
3. commerciali titolari
4. commerciali dipendenti
Ognuna delle tipologie presenta diversi criteri di accesso e peculiarità nello svolgimento della mansione.
1. Investigatori titolari
Tra i quattro livelli della professione, quello da titolari è il più alto e permette di avviare un'agenzia investigativa in proprio e assumere dei dipendenti.
I requisiti
I titoli richiesti sono:
* Laurea in uno dei corsi a scelta tra Giurisprudenza, Scienze investigative, Economia, Psicologia con indirizzo forense, Sociologia e titoli equiparati.
* Svolgimento di almeno tre anni di praticantato presso un investigatore privato qualificato attraverso un contratto di lavoro dipendente certificato da un attestato.
* Partecipazione a dei corsi di perfezionamento, sia teorici che pratici, in ambito dell'investigazione privata tenuti da università oppure centri di formazione accreditati dal Ministero dell'Interno. In alternativa, sono ritenute valide anche le esperienze di indagine svolte nel corpo delle forze di polizia per almeno cinque anni, senza note di demerito nel curriculum.
Il Ministero dell'Interno ritiene valida l'esperienza svolta nei corpi delle forze di polizia d'Italia in sostituzione a tutti i requisiti eccetto quelli riguardanti i titoli di studio.
2. Investigatori dipendenti
Alla seconda categoria è permesso di esercitare la professione solo in veste di dipendenti e collaboratori di un investigatore titolare oppure di un'agenzia di servizi investigativi.
I requisiti
Il titolo di studio richiesto per gli investigatori privati dipendenti è il diploma della scuola secondaria di secondo grado oppure in alternativa il completamento di un'indagine documentata presso un reparto di tipo investigativo delle forze pubbliche di almeno cinque anni, concluso senza demerito. In aggiunta alla formazione teorica sono richieste anche ottanta ore minime di formazione pratica su base triennale svolte con un investigatore titolare e il completamento di un ciclo di formazione sia pratica che teorica.
3. Investigatori commerciali titolari
La terza categoria include tutti gli investigatori privati che lavorano nell'ambito delle indagini aziendali e commerciali, svolgendo ricerche su:
* operato e trascorsi dei dipendenti;
* protezione della titolarità di copyright e di brevetti;
* variazioni insolite di denaro o di altri beni aziendali.
Questi professionisti hanno la possibilità di lavorare sia in autonomia che di assumere dei dipendenti nella propria agenzia.
I requisiti
Per lavorare in queste vesti le opzioni sono due:
* conseguire la laurea triennale in Psicologia forense, Sociologia, Scienze dell'investigazione, Scienze politiche, Economia o titoli equiparati;
* certificare un'iscrizione di almeno tre anni nel registro delle imprese competente come titolare d'impresa individuale o amministratore di società di persone o di capitali negli ultimi cinque anni.
4. Investigatori commerciali dipendenti
Questa categoria di investigatori opera in ambito commerciale e aziendale, ma non può farlo in modo autonomo ma solo in veste di dipendente di un'agenzia oppure di un professionista indipendente.
I requisiti
Per far parte di questa categoria di detective privati è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure la certificazione dello svolgimento di un'attività investigativa di almeno cinque anni presso i reparti investigativi delle forze di polizia per reati di tipo finanziario, senza demerito. Sono inoltre richiesti almeno tre anni di attività pratica ininterrotta con un informatore commerciale autorizzato legalmente e la frequentazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento sia pratici che teorici sul tema delle informazioni commerciali presso università oppure centri formativi riconosciuti in Italia. Leggi anche: Addetto alla sicurezza: cosa fa, competenze e stipendio medio
Il tesserino e il registro
A prescindere dalla categoria, chiunque svolga la professione di investigatore privato deve avere sempre con sé il tesserino identificativo i cui requisiti del modello sono stabiliti dal Ministero dell'Interno italiano e la durata equivale a quella della licenza. Inoltre, ogni azienda che svolge attività in materia di investigazioni private deve per obbligo di legge compilare, aggiornare e conservare per cinque anni il registro di polizia. Tale documento, secondo il regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940, deve riportare:
* data e tipologia di servizi erogati
* tariffa praticata
* risultati ottenuti dall'investigazione
* documenti di identità forniti dal committente
Il registro deve essere esibito in caso di richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Le soft skill utili
Vediamo alcune abilità trasversali in grado di migliorare le performance lavorative di un investigatore privato.
Etica lavorativa
Il ruolo dell'investigatore richiede assoluta riservatezza ed etica professionale per essere svolto nel rispetto della legge. I dati e le informazioni raccolti devono restare nell'ambito circoscritto dell'indagine: far trapelare le notizie o ancora peggio utilizzarle a proprio vantaggio costituisce un illecito a tutti gli effetti.
Flessibilità
All'investigatore privato è richiesta la massima flessibilità e disponibilità lavorativa anche per quanto riguarda i turni e la reperibilità poiché è importante essere nel posto giusto al momento giusto. Spesso un pedinamento può andare per le lunghe e bisogna avere la pazienza e la tenacia di attendere per ottenere le prove e le informazioni necessarie per il caso.
Sentenze Investigatore Privato
Investigatore Privato , Le foto dell'investigatore privato sono prova valida per dimostrare l'infedeltà coniugale
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4038/2024 pubblicata in data 14 febbraio 2024 ha confermato che le foto dell'investigatore privato costituiscono una valida prova per dimostrare l'infedeltà coniugale.
Il procedimento portato all'attenzione dei giudici di legittimità trae origine dalla sentenza di separazione del Tribunale di Trani che, in accoglimento della domanda formulata dal marito, addebitava la separazione alla moglie a causa del di lei tradimento, documentato dalla relazione e dalle fotografie di un investigatore privato.
La moglie proponeva ricorso in Appello ma i Giudici di merito confermavano la pronuncia di addebito.
La moglie, allora, adiva il terzo grado di giudizio.
Per quanto oggi di interesse, la moglie lamentava che i Giudici di secondo grado avevano ritenuto provata l'asserita violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della stessa attribuendo, del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni investigative prodotte dal marito.
La ricorrente in particolare, assumeva che le relazioni investigative costituirebbero prova solo a condizione che l'investigatore venga escusso nel contradditorio tra le parti, ed invece, nel caso di specie, l'investigatore non era mai stato sentito come teste nel corso del giudizio, pertanto, alcuna valenza probatoria poteva ascriversi alle relazioni investigative.
In aggiunta, la ricorrente lamentava che la motivazione della sentenza impugnata non era congrua, perché il Giudice di secondo grado, si sarebbe limitato ad affermare che "ove anche lo scritto anonimo e le relazioni investigative prodotte dall'uomo non assurgessero al ruolo di prova, stanti contrapposti orientamenti giurisprudenziali per cui talora sono reputate prove atipiche, talaltra presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero meri argomenti di prova, e nelle più recenti sentenze della Cassazione, prove a tutti gli effetti (purché l'investigatore venga escusso nel contraddittorio fra le parti e dettagli gli episodi riportati in perizia), il Tribunale di Trani ha adottato una parabola motivazionale logica e ricettiva della circolarità di tutti gli elementi emersi nel corso della corposa istruttoria espletata in quel grado di giudizio", senza soffermarsi, tuttavia, su detti elementi.
Tale motivazione costituirebbe un'ipotesi di motivazione per relationem, ritenuta inammissibile.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile tali motivi.
Gli Ermellini ritengono che la censura in esame investe non un fatto inteso in senso storico e avente valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa, rientrante tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova.
Nella specie, la relazione scritta e redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
Inoltre, viene rimarcato che la relazione investigativa era formata anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità ai fini decisori è espressamente riconosciuta dall'articolo 2712 c.c., anche in presenza di disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto.
Ciò significa che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante ricorso ad altri mezzi probatori.
Il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'articolo 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Pertanto, le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato.
Alla luce delle suddette motivazioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese
Spesso accade che datori di lavoro si rivolgano ad agenzie investigative per verificare determinate condotte dei propri dipendenti, ignorando però quel sottile confine che separa un'investigazione legittima da un'illecita invasione della privacy. Ecco cosa ti serve sapere per eseguire tali controlli:
Il diritto del lavoro si caratterizza per essere una branca del diritto civile che deroga, per molte fattispecie, alla regola generale che attribuisce ad un determinato soggetto l'onere di dimostrare gli elementi di fatto che provocano la lesione/esistenza di un diritto, prevista per la generalità dei rapporti contrattuali.
Invero, l'onere di dimostrare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del proprio lavoratore, se non addirittura la commissione di vere e proprie condotte illecite perpetrate da quest'ultimo, sono interamente in capo al datore di lavoro, il quale potrebbe non disporre di prove sufficienti per contestare alcun addebito.
È in questi casi che può risultare necessario affidarsi ad agenzie investigative, professionisti in grado di raccogliere il materiale probatorio necessario a comprovare i conseguenti addebiti. Ma siamo sicuri che si possa ricorrere a tali professionisti in maniera indiscriminata e in assenza di adeguate garanzie?
Vediamolo insieme.
Indice
* Introduzione
* Presupposti per ricorrere all'agenzia investigativa
* Esempi di presupposti legittimi
* Limiti invalicabili
* L'atto di incarico e le modalità operative
* Valore probatorio e conseguenze in caso di inosservanza della normativa
* Conclusioni e orientamenti operativi
Introduzione
Esistono determinati illeciti nell'ambito del rapporto di lavoro che vengono consumati all'esterno dei locali aziendali, sfuggendo completamente dalla possibilità di essere rintracciati direttamente dal datore di lavoro ovvero dai suoi preposti.
Da qui nasce l'esigenza di affidarsi ad agenzie investigative, professionisti che offrono servizi di ricerca e raccolta di informazioni in virtù di una specifica licenza prefettizia che deve essere rinnovata periodicamente secondo le disposizioni della relativa prefettura.
Solo i soggetti dotati di tale licenza possono condurre indagini private per conto di terzi dietro compenso, tant'è vero che, in assenza di tale licenza, tutte le prove raccolte sono inutilizzabili in sede disciplinare e processuale, costituendo il primo presupposto per effettuare questo tipo di controllo in maniera lecita.
Sfortunatamente o fortunatamente a seconda dei casi, il possesso di una licenza in corso di validità è solo una dei molteplici requisiti che legittimano il controllo tramite agenzie investigative.
Ecco allora che di seguito sono descritti i restanti adempimenti:
Presupposti per ricorrere all'agenzia investigativa
I presupposti necessari per poter ricorrere all'attività di un agente investigativo nei confronti di propri dipendenti sono i medesimi previsti per i cd. controlli difensivi in senso stretto. Di tali controlli, che non soggiacciono alle garanzie previste dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, ne abbiamo approfonditamente parlato all'interno del nostro articolo I controlli difensivi datoriali: limiti, condizioni e buone prassi con riferimento ai controlli tecnologici e che vi invitiamo a riprendere per una disamina più chiara dell'istituto.
Per ciò che rileva in questa sede, sinteticamente, i presupposti fondamentali sono essenzialmente due:
1. Il fondato sospetto che determinati dipendenti commettano degli illeciti rilevanti non solo sul piano disciplinare;
2. Che tali illeciti possano pregiudicare il patrimonio materiale o immateriale dell'azienda, rendendo necessario il controllo e la conseguente adozione degli appropriati provvedimenti disciplinari e risarcitori in sede processuale.
Come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.30821/2025):
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e sia diretta […] ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.
Per facilitarne la comprensione, ecco di seguito una carrellata di presupposti che hanno giustificato il ricorso ad agenzie investigative:
Esempi di presupposti legittimi
Caso della falsa attestazione degli orari di lavoro
Investigatore Privato , La Corte di Cass. (sentenza n.24564/2025) ha ritenuto legittimo l'utilizzo di un'agenzia investigativa da parte datoriale per dimostrare che un determinato lavoratore stesse attestando falsamente l'effettivo orario di lavoro svolto tramite il device in sua dotazione, recandosi in luoghi estranei alle attività che avrebbe dovuto svolgere e rimanendo più volte immotivatamente inoperoso all'interno della vettura aziendale concessa in uso.
L'attività dell'agenzia investigativa è stata ritenuta legittima sia perché le condotte poste in essere dal dipendente sono illecite e direttamente lesive del patrimonio aziendale, in quanto idonee ad integrare il reato di truffa ai danni del datore di lavoro in ragione del pagamento di retribuzioni e benefits non dovuti, ma anche perché parte datoriale è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un fondato sospetto che giustificasse e rendesse necessario questo tipo di controllo.
In particolare, i fatti che hanno generato il fondato sospetto sono stati provati mediante le evidenti incongruenze riscontrate nel rendimento specifico del dipendente, in termini di media giornaliera di visite, in confronto a quello degli altri dipendenti appartenenti al gruppo "letturisti".
Casi di illegittimo utilizzo di permessi retribuiti
Investigatore Privato , La Corte di Cass. (sentenza n.2157/2025) ha ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Con analoga motivazione, la Corte di Cass. (sentenza n.29135/2024) ha ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori al fine di verificare che durante la fruizione dei permessi sindacali il lavoratore ponga in essere attività legate all'incarico ricoperto.
Secondo la Corte, infatti, non sussiste la violazione della privacy del lavoratore perché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di permessi sindacali.
Limiti invalicabili
Lasciando per un momento sullo sfondo quelle che sono le prescrizioni derivanti dalla normativa privacy (su cui torneremo nel prossimo paragrafo), vediamo ora cosa è assolutamente proibito dalla normativa di stampo prettamente giuslavoristico.
Spesso accade che datori di lavoro si rivolgano ad agenzie investigative per verificare determinate condotte dei propri dipendenti, ignorando però quel sottile confine che separa un'investigazione legittima da un'illecita invasione della privacy. Ecco cosa ti serve sapere per eseguire tali controlli:
Il diritto del lavoro si caratterizza per essere una branca del diritto civile che deroga, per molte fattispecie, alla regola generale che attribuisce ad un determinato soggetto l'onere di dimostrare gli elementi di fatto che provocano la lesione/esistenza di un diritto, prevista per la generalità dei rapporti contrattuali.
Invero, l'onere di dimostrare la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del proprio lavoratore, se non addirittura la commissione di vere e proprie condotte illecite perpetrate da quest'ultimo, sono interamente in capo al datore di lavoro, il quale potrebbe non disporre di prove sufficienti per contestare alcun addebito.
È in questi casi che può risultare necessario affidarsi ad agenzie investigative, professionisti in grado di raccogliere il materiale probatorio necessario a comprovare i conseguenti addebiti. Ma siamo sicuri che si possa ricorrere a tali professionisti in maniera indiscriminata e in assenza di adeguate garanzie?
Vediamolo insieme.
Indice
* Introduzione
* Presupposti per ricorrere all'agenzia investigativa
* Esempi di presupposti legittimi
* Limiti invalicabili
* L'atto di incarico e le modalità operative
* Valore probatorio e conseguenze in caso di inosservanza della normativa
* Conclusioni e orientamenti operativi
Introduzione
Esistono determinati illeciti nell'ambito del rapporto di lavoro che vengono consumati all'esterno dei locali aziendali, sfuggendo completamente dalla possibilità di essere rintracciati direttamente dal datore di lavoro ovvero dai suoi preposti.
Da qui nasce l'esigenza di affidarsi ad agenzie investigative, professionisti che offrono servizi di ricerca e raccolta di informazioni in virtù di una specifica licenza prefettizia che deve essere rinnovata periodicamente secondo le disposizioni della relativa prefettura.
Solo i soggetti dotati di tale licenza possono condurre indagini private per conto di terzi dietro compenso, tant'è vero che, in assenza di tale licenza, tutte le prove raccolte sono inutilizzabili in sede disciplinare e processuale, costituendo il primo presupposto per effettuare questo tipo di controllo in maniera lecita.
Sfortunatamente o fortunatamente a seconda dei casi, il possesso di una licenza in corso di validità è solo una dei molteplici requisiti che legittimano il controllo tramite agenzie investigative.
Ecco allora che di seguito sono descritti i restanti adempimenti:
Presupposti per ricorrere all'agenzia investigativa
I presupposti necessari per poter ricorrere all'attività di un agente investigativo nei confronti di propri dipendenti sono i medesimi previsti per i cd. controlli difensivi in senso stretto. Di tali controlli, che non soggiacciono alle garanzie previste dagli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, ne abbiamo approfonditamente parlato all'interno del nostro articolo I controlli difensivi datoriali: limiti, condizioni e buone prassi con riferimento ai controlli tecnologici e che vi invitiamo a riprendere per una disamina più chiara dell'istituto.
Per ciò che rileva in questa sede, sinteticamente, i presupposti fondamentali sono essenzialmente due:
1. Il fondato sospetto che determinati dipendenti commettano degli illeciti rilevanti non solo sul piano disciplinare;
2. Che tali illeciti possano pregiudicare il patrimonio materiale o immateriale dell'azienda, rendendo necessario il controllo e la conseguente adozione degli appropriati provvedimenti disciplinari e risarcitori in sede processuale.
Investigatore Privato , Come anche recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.30821/2025):
In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e sia diretta […] ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.
Per facilitarne la comprensione, ecco di seguito una carrellata di presupposti che hanno giustificato il ricorso ad agenzie investigative:
Esempi di presupposti legittimi
Caso della falsa attestazione degli orari di lavoro
Investigatore Privato , La Corte di Cass. (sentenza n.24564/2025) ha ritenuto legittimo l'utilizzo di un'agenzia investigativa da parte datoriale per dimostrare che un determinato lavoratore stesse attestando falsamente l'effettivo orario di lavoro svolto tramite il device in sua dotazione, recandosi in luoghi estranei alle attività che avrebbe dovuto svolgere e rimanendo più volte immotivatamente inoperoso all'interno della vettura aziendale concessa in uso.
L'attività dell'agenzia investigativa è stata ritenuta legittima sia perché le condotte poste in essere dal dipendente sono illecite e direttamente lesive del patrimonio aziendale, in quanto idonee ad integrare il reato di truffa ai danni del datore di lavoro in ragione del pagamento di retribuzioni e benefits non dovuti, ma anche perché parte datoriale è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un fondato sospetto che giustificasse e rendesse necessario questo tipo di controllo.
In particolare, i fatti che hanno generato il fondato sospetto sono stati provati mediante le evidenti incongruenze riscontrate nel rendimento specifico del dipendente, in termini di media giornaliera di visite, in confronto a quello degli altri dipendenti appartenenti al gruppo "letturisti".
Casi di illegittimo utilizzo di permessi retribuiti
Investigatore Privato , La Corte di Cass. (sentenza n.2157/2025) ha ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.
Investigatore Privato , Con analoga motivazione, la Corte di Cass. (sentenza n.29135/2024) ha ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori al fine di verificare che durante la fruizione dei permessi sindacali il lavoratore ponga in essere attività legate all'incarico ricoperto.
Secondo la Corte, infatti, non sussiste la violazione della privacy del lavoratore perché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di permessi sindacali.
Limiti invalicabili
Lasciando per un momento sullo sfondo quelle che sono le prescrizioni derivanti dalla normativa privacy (su cui torneremo nel prossimo paragrafo), vediamo ora cosa è assolutamente proibito dalla normativa di stampo prettamente giuslavoristico.
Investigatore Privato , Investigazioni private e licenziamento
Investigatore Privato , Il licenziamento è nullo per inutilizzabilità dei dati se nel mandato all'agenzia investigativa non sono specificatamente indicati i nomi dei soggetti delegati che in concreto svolgono le indagini (cfr. Corte di Cassazione, sezione Lavoro, 11 ottobre 2023, n. 28378)
L'interrogativo da porsi
La sentenza in commento è interessante perché risponde ad un interrogativo fondamentale: il datore di lavoro che intende servirsi di investigatori privati ai fini disciplinari a cosa deve fare attenzione? O, meglio ancora, quando i dati raccolti possono essere utilizzati per contestare al proprio dipendente i fatti accertati dall'investigatore?
La domanda merita di essere posta anche dal lavoratore dipendente perché, nel caso in cui i dati fossero raccolti in violazione della normativa privacy, gli stessi sarebbero inutilizzabili, con conseguente possibilità di rilevare la nullità della contestazione disciplinare.
Il focus della seguente riflessione è una specifica tematica privacy: è valido il licenziamento adottato a seguito di investigazioni private svolte da soggetti non indicati nel mandato conferito all'agenzia?
Per un approfondimento più generale sulla legittimità dei poteri di controllo del datore di lavoro sull'attività del dipendente si rimanda a https://arvassociati.it/controllo-sul-computer-aziendale-quando-e-legittimo/ e al commento alla sentenza Corte di Cassazione, sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732 in tema di controlli difensivi e fondato sospetto).
Il fatto
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente, motivato dal sospetto, e dal conseguente accertamento tramite investigatore privato, che lo stesso, durante l'orario di lavoro, in realtà non svolgesse l'attività che affermava di compiere.
Il lavoratore, infatti, era assegnato a mansioni di tecnico "sul campo", stando sempre all'esterno dei locali aziendali, senza avere una specifica sede di lavoro, ed attestando personalmente i tempi e i modi di esecuzione dell'attività.
La società era in possesso di una serie di elementi che le facevano dubitare circa la corretta esecuzione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore e che la spingevano ad affidarsi ad un'agenzia investigativa.
Sulla base dei dati raccolti tramite gli investigatori privati, la società avviava un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, basando la contestazione disciplinare sui seguenti aspetti
1. falsa attestazione di tempi e modi di esecuzione delle attività lavorative a lui assegnate;
2. svolgimento di un complessivo orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente dovuto senza alcuna riduzione corrispondente della retribuzione;
3. incombenze legate alla sfera personale di interessi e comunque estranee all'attività lavorativa durante l'orario di lavoro.
All'esito del procedimento disciplinare, la società intimava il licenziamento per giusta causa.
Il dipendente impugnava tale licenziamento e il Tribunale accoglieva il ricorso, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Al contrario, la Corte d'Appello accoglieva il gravame proposto dalla società datrice di lavoro e, avverso tale decisione, il dipendente proponeva ricorso per Cassazione affidato a 12 motivi.
A trovare accoglimento, lo si anticipa già, saranno il quarto e il quinto motivo con i quali il dipendente:
* "addebita(va) alla Corte territoriale l'omessa considerazione della mancata indicazione, nel mandato investigativo, dei nominativi degli investigatori delegati all'esecuzione delle indagini" (quarto motivo);
* amentava "la "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2119 c.c.; 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970; 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003, 8 del relativo allegato A.6; 2, 3, 13, 14 e 15 Cost. sul diritto alla riservatezza, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., come conseguenza dell'omesso esame oggetto del quarto motivo" (quinto motivo).
Investigatore Privato , La decisione della Corte: se i dati sono inutilizzabili, il licenziamento è nullo
Questi, in sintesi, gli snodi salienti del ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte:
1. la normativa sulla protezione dei dati personali impone all'agenzia investigativa che si serve di soggetti esterni per eseguire l'incarico di indicare al proprio cliente il nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini investigative;
2. l'indicazione di tale nominativo è un requisito per la validità e la legittimità di tali indagini e, dunque, per l'utilizzabilità dei relativi esiti;
3. se manca questa indicazione, allora, il datore di lavoro non può utilizzare le risultanze investigative a fini disciplinari;
4. di conseguenza, il fatto accertato dall'investigatore non legittimato non può essere posto alla base del licenziamento disciplinare, pena la sua nullità.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglie il quarto e quinto motivo e dichiara nullo il licenziamento.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva incaricato una determinata agenzia di compiere le indagini investigative nei confronti del proprio dipendente.
Nel relativo mandato era inserita, da un lato, una clausola che autorizzava l'agenzia ad "avvalersi della collaborazione operativa di agenti" di un'altra società investigativa, e, dall'altro lato, un'ulteriore clausola che prevedeva di indicare specificamente i nominativi dei collaboratori esterni alla propria struttura cui fosse stato in concreto affidato l'incarico.
Tuttavia, nel caso di specie, l'indicazione dei nominativi degli investigatori cui era stato subappaltato l'incarico era stata del tutto omessa, con la conseguenza che i dati raccolti erano inutilizzabili.
La normativa di riferimento (a cosa fare attenzione)
Per comprendere le argomentazioni della Corte ed avere un quadro compiuto della vicenda, vanno tenuti a mente i seguenti riferimenti normativi:
Investigatore Privato , Autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la Protezione dei Dati Personali: "l'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico".
* Art. 8 del Provvedimento del Garante n. 60/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003 che dispone che "l'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico".
* Art. 2-decies Codice Privacy – Inutilizzabilità dei dati: "I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo 160-bis".
* Art. 160-bis Codice Privacy: "La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali".
Legittimo il Licenziamento basato su Investigazioni Private per Fatti Illeciti
Confermata la legittimità del licenziamento basato su investigazioni private e del controllo difensivo tramite agenzia investigativa per accertare comportamenti fraudolenti del dipendente.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30821 pubblicata il 24 novembre 2025, ha ribadito principi fondamentali in materia di controlli difensivi e utilizzo di agenzie investigative nel contesto lavorativo.
La pronuncia conferma la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente sulla base di prove raccolte tramite investigazione privata, delineando il confine tra verifica dell'adempimento lavorativo e accertamento di condotte illecite.
Il Caso: Discrepanza tra Rapporto di Servizio e Realtà
La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare di un dipendente accusato di aver falsificato i propri rapporti di servizio.
Nello specifico, la contestazione ascriveva al lavoratore di aver fermato l'autovettura di servizio e stazionato al suo interno durante il turno di guardia, mentre dal rapporto da lui redatto risultava, nella stessa fascia oraria, la presenza in località differenti.
Tali condotte erano state accertate grazie all'intervento di un'agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, a seguito di ripetute lamentele della clientela e previa comunicazione ai lavoratori dell'intensificazione dei controlli.
La Corte d'Appello di Bari aveva già confermato la legittimità del recesso, ritenendo l'attività investigativa lecita in quanto diretta non al mero controllo della prestazione, ma all'accertamento di illeciti lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale.
I Principi di Diritto: I Limiti del Controllo Investigativo
Il ricorrente, nel ricorso per Cassazione, lamentava la violazione dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che il controllo investigativo avesse indebitamente avuto ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa.
La Suprema Corte ha respinto tale motivo, consolidando l'orientamento secondo cui il potere di controllo datoriale tramite agenzie investigative è legittimo quando sussistono le seguenti condizioni:
* Natura del Controllo: L'attività non deve avere come scopo la verifica delle modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa, ma l'accertamento di comportamenti illeciti.
* Rilevanza della Condotta: I comportamenti indagati devono essere penalmente rilevanti o, comunque, fraudolenti e idonei a raggirare il datore di lavoro, ledendo il patrimonio aziendale o l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.
* Luogo dell'Accertamento: Le indagini devono svolgersi in luoghi pubblici.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il comportamento del dipendente — consistente nel simulare attività lavorativa in luoghi diversi da quelli reali — configurasse una condotta fraudolenta estranea alla normale attività lavorativa, sottraendo pertanto tale controllo alle prescrizioni rigide dello Statuto dei Lavoratori.
Valore Probatorio e Presunzioni
Un ulteriore aspetto rilevante per la pratica forense riguarda il valore delle prove raccolte. La Cassazione ha confermato l'ammissibilità del ragionamento presuntivo basato sugli elementi indiziari forniti dal report investigativo e dalle testimonianze degli investigatori.
La Corte ha precisato che:
* Le presunzioni semplici possono costituire prova completa e fondare il convincimento del giudice, se adeguatamente motivate.
* La contestazione sulla "gravità, precisione e concordanza" degli indizi è inammissibile in sede di legittimità se mira solo a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.
Conclusioni
Investigatore Privato , La sentenza n. 30821/2025 costituisce un precedente significativo per le aziende e i professionisti del settore investigativo per il principio in tema di licenziamento basato su investigazioni private.
Essa conferma che il cd. controllo difensivo occulto è uno strumento pienamente utilizzabile per contrastare fenomeni di assenteismo tattico o falsa attestazione della presenza in servizio, purché l'indagine sia strettamente finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale (inclusa l'immagine) e non sconfini nel monitoraggio della mera produttività.
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore alle spese di lite.
Investigatore Privato , Cassazione Lavoro n. 30821 del 24.11.2025
Licenziamento disciplinare e prove raccolte mediante agenzia investigativa
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La Suprema Corte, con sentenza n. 28378/2023, si è espressa in materia di licenziamento disciplinare comminato sulla base di prove raccolte con l'ausilio di agenzie investigative.
La questione in esame riguardava l'utilizzabilità di prove raccolte da più investigatori privati: quello originariamente incaricato dal datore di lavoro, al fine di documentare gli eventuali comportamenti scorretti del dipendente, e gli investigatori esterni, chiamati dal primo in supporto per l'espletamento delle attività d'indagine. Nello specifico, gli Ermellini si sono pronunciati dichiarando inammissibile l'utilizzo di quanto emerso e documentato nel corso delle indagini svolte, poiché lesivo della privacy del soggetto indagato.
Infatti, l'investigatore privato, in termini di trattamento dei dati personali, può generalmente avvalersi del combinato disposto dall'art. 24 D.lgs. 196/03 e Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016, che determinano casi e norme per un trattamento dei dati senza consenso. Talvolta però può accadere che l'investigatore incaricato si debba avvalere dell'aiuto di uno o più altri colleghi, in tal caso è necessario che il soggetto incaricato in origine rispetti quanto dettato dall'articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS), dal D.M 269/10, in materia di investigazione privata, e dal GDPR.
In altri termini, è necessario che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nelle attività d'indagine siano indicati all'atto del conferimento d'incarico o, in una fase successiva allo stesso, qualora l'esigenza sia sopravvenuta. Trattasi dunque di un requisito indispensabile per la validità e la liceità delle indagini, oltre che per l'utilizzabilità del relativo esito nelle sedi opportune. In caso contrario, tale mancanza inficia il mandato sottoscritto e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 11 comma 2 D.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. Nello specifico, inoltre, l'autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016, prevede infatti, che "l'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico", circostanza questa ribadita anche dall'articolo 8 comma 4 del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003.
Pertanto, in mancanza di un incarico specifico conferito tra gli investigatori privati e reso ufficiale, si configurerà un'illecita diffusione di dati personali da parte dell'investigatore originariamente incaricato e un illecito trattamento da parte dell'investigatore subentrato successivamente, il quale si potrebbe trovare nella situazione di dover adempiere all'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese.
Tornando al caso in esame, i giudici affermano che: "Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici". Inoltre, oltre alle conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori chiamati in causa potrebbero:
1. essere sanzionati dalle rispettive Prefetture di appartenenza per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie;
2. essere contestualmente citati dinanzi al Garante privacy: i primi per aver violato il divieto di diffusione dei dati personali del soggetto attenzionato; i secondi per illecito trattamento a seguito di omessa informativa;
3. esser chiamati a rispondere dei danni subiti dal committente a seguito della inutilizzabilità delle prove raccolte, con conseguente annullamento del licenziamento disciplinare, poiché tale evento si è determinato a causa di una loro negligenza professionale.
Risulta fondamentale, dunque, mantenere una costante attenzione all'aspetto normativo mentre si svolgono le indagini, al fine di evitare rischi e garantire la professionalità nell'esecuzione.
Sì della Cassazione ai controlli investigativi: confermata la legittimità delle agenzie in caso di comportamenti illeciti
Investigatore Privato , Cassazione: legittimo l'uso delle agenzie investigative per controlli sui dipendenti
Non basta il sospetto: per tutelare patrimonio e reputazione aziendale, serve documentare in modo chiaro e conforme.
Con la sentenza n. 30821 del 2025 la Cassazione ha confermato che i controlli affidati a un'agenzia investigativa sono pienamente legittimi quando non riguardano la verifica della prestazione lavorativa, ma comportamenti che possano risultare fraudolenti o dannosi per l'immagine e il patrimonio dell'azienda.
IL CASO
La Corte di appello di Bari ha confermato il licenziamento per giusta causa disposto da un Consorzio pugliese, ritenendo fondata la contestazione secondo cui il dipendente, in tre diverse occasioni durante il turno di guardia, aveva fermato l'autovettura e sostato al suo interno o in un bar, mentre dai rapporti di servizio risultava che nello stesso intervallo orario si fosse recato in località differenti. L'agenzia investigativa ha confermato che non seguiva il percorso previsto, rimaneva fermo o inattivo e stazionava in luoghi non compatibili con il servizio.
IL RICORSO
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo l'illegittimità delle investigazioni private, la mancanza di prove della sua responsabilità, l'errata valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito e la natura ritorsiva del provvedimento.
LA RISPOSTA DELLA CORTE
La Cassazione ritiene che i controlli svolti tramite agenzia investigativa fossero pienamente legittimi, perché non mirati a verificare la prestazione lavorativa, ma condotte potenzialmente fraudolente e lesive dell'immagine e del patrimonio aziendale. Inoltre, sottolinea che tali verifiche erano state svolte in luoghi pubblici e che il giudizio sulle prove e sulla credibilità delle testimonianze compete ai giudici di merito e non può essere rivisto in Cassazione.
PRINCIPI RISPETTATI
La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di privacy, investigazioni e controlli difensivi: il datore di lavoro può avvalersi di investigatori privati quando la finalità è quella di accertare comportamenti illeciti o fraudolenti del dipendente e non la modalità di svolgimento delle mansioni. In questi casi non si applicano i limiti dello Statuto dei Lavoratori sui controlli a distanza, perché l'indagine è orientata alla tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale. Inoltre, è confermata la legittimità dell'utilizzo delle prove raccolte dagli investigatori, quando queste riguardano condotte realizzate in luoghi pubblici.
PERCHÉ AFFIDARSI A INVESTIGATORI ESPERTI?
Questa decisione conferma che, in ambito aziendale, l'attività investigativa richiede competenze elevate, conoscenza della normativa e la capacità di operare nel rispetto di proporzionalità, pertinenza e privacy. Affidarsi a professionisti significa garantire verifiche svolte nel pieno rispetto della legge, con metodologie corrette, documentazione utilizzabile in giudizio e gestione accurata di prove e procedure. La sentenza ribadisce inoltre l'importanza di avere investigatori che siano anche testimoni preparati, in grado di deporre con lucidità e precisione anche sotto stress.
Controllo dipendenti
Investigazioni private nella Pubblica Amministrazione.
Uso degli istituti di investigazione nel settore pubblico.
Investigatore Privato , La Corte dei Conti ha stabilito, con sentenza n. 36954/2016, che la Pubblica Amministrazione si può avvalere delle agenzie di investigazione private per provare l'infedeltà del dipendente pubblico.
La legittimazione è avvenuta a seguito dell'appello di un dirigente pubblico, il quale fece ricorso a un istituto di investigazione per dimostrare la presunta violazione contrattuale del dipendente: il soggetto in questione era sospettato di svolgere un'attività lavorativa retribuita presso altra azienda, mentre usufruiva dei benefici ex lege 53/2000, ovvero durante il periodo di congedo parentale.
La sentenza di primo grado aveva condannato il dirigente per danno erariale e al conseguente risarcimento. Mentre il dipendente, grazie alle prove inoppugnabili fornite dall'agenzia, era stato dichiarato infedele e condannato.
Il Collegio di appello ha ribaltato la sentenza, dichiarando l'assoluzione del dirigente e assolvendolo dal risarcimento per danno erariale, mentre ha confermato il valore probatorio delle indagini private commissionate dalle Pubbliche Amministrazioni per contrastare i comportamenti infedeli da parte dei dipendenti. Ha poi condannato il dipendente al risarcimento dell'intero danno causato alla società.
Grazie questa importante sentenza, la figura professionale dell'investigatore privato non è più impiegata solo nell'ambito delle investigazioni private difensive, ma diventa anche un servizio cui si può far ricorso nel settore pubblico.
In passato le Pubbliche Amministrazioni, con i loro rispettivi dirigenti, non si rivolgevano agli istituti investigativi privati per il timore di essere chiamati in causa al risarcimento per danno all'erario e per evitare lungaggini giuridiche e burocratiche. A seguito di suddetta sentenza della Corte dei Conti hanno invece ottenuto un'arma ulteriore e più efficacie per tutelarsi dai dipendenti infedeli che gravano sulle casse dello Stato.
I dirigenti della Pubblica Amministrazione, possono finalmente usufruire dei servizi offerti da istituti di investigazione senza temere di causare danni al fisco o alla propria figura professionale.
Ultime sentenze:
Stalking e minacce: quando è utile rivolgersi all'investigatore privato
In codice rosso, Consulenze legali, femminicidio, Indagini penali, Senza categoria, Separazione & Divorzi, Sicurezza, violenza di genere, violenza sulle donne
Utilità dell'investigatore privato per tutelare la vittima del reato di stalking.
Abbandono minore: quando si configura
In Affidamento figli, Consulenze legali, Indagini penali, Separazione & Divorzi
L'abbandono dei minori documentato da un'agenzia investigativa può avere gravi conseguenze sull'affidamento e, talvolta, configurare un reato
Controllo dipendenti, Indagini Aziendali, Indagini difensive, Indagini penali, Sicurezza
Legittimo il licenziamento del dipendente che eccede con le pause
Controllo dipendenti, Indagini Aziendali, Indagini nella Pubblica Amministrazione
La Cassazione dichiara legittimo il licenziamento del dipendente che eccede con le pause
* Ricorso a investigatori esterni all'agenzia
In Consulenze legali, Controllo dipendenti, Indagini Aziendali, Indagini Pubblica Amministrazione
L'agenzia investigativa deve indicare espressamente nel mandato il nominativo di eventuali investigatori privati esterni.
* Affidamento dei figli minori e controllo sulle reali condizioni di vita In Affidamento figli, Indagini penali, Mantenimento ex coniuge,
Separazione & Divorzi
In presenza di alcune condizioni pregiudizievoli per il minore si procede eccezionalmente all'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore piuttosto che all'affidamento congiunto
* Violenza sulle donne e intervento dell'investigatore privato
In codice rosso, femminicidio, Indagini penali, Sicurezza, violenza di genere, violenza sulle donne
La violenza di genere La violenza sulle donne è un fenomeno complesso e trasversale alle classi sociali e alle culture, con origini antiche. Le Nazioni Unite […]
* Ludopatia e separazione
Mantenimento ex coniuge, Separazione & Divorzi
Le prove della ludopatia del coniuge raccolte dall'investigatore privato possono garantire l'addebito nella separazione
* Assegno di divorzio non dovuto. Il Giudice ordina la restituzione delle somme.
Mantenimento ex coniuge, Separazione & Divorzi
Assegno di divorzio non dovuto: il Giudice ordina la restituzione delle somme. Determinante l'attività dell'investigatore privato per accertare le condizioni economiche dell'ex coniuge.
Indagini contro le truffe assicurative
In Indagini assicurative
Le agenzie investigative possono operare in qualità di accertatori per l'antifrode assicurativo, al fine di individuare eventuali simulazioni di sinistro
La relazione dell'investigatore privato e le foto che la corredano sono una valida prova dell'infedeltà del coniuge
Investigatore Privato , Con la sentenza n. 4038 del 14/02/2024 la Suprema Corte torna ad occuparsi del valore probatorio da attribuire alla relazione dell'investigatore privato, ed in particolare, alla documentazione fotografica che la correda, con riferimento alla prova dell'infedeltà del coniuge ai fini della pronuncia dell'addebito.
Confermando il proprio orientamento prevalente (ex multis Cass. n. 15196/2023, Cass. 7712/2023, Cass. 3689/2021 e Cass.1593/2017), la Cassazione ha affermato che la relazione investigativa rientra
"...tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova...".
Nel procedimento di separazione giudiziale, la Corte d'Appello, confermando la decisione di primo grado, aveva, tra l'altro, confermato l'accoglimento della domanda di addebito formulata dal marito nei confronti della moglie. In particolare, i giudici avevano accertato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, attribuendo valore probatorio alle relazioni investigative prodotte in giudizio dal marito.
Al contrario, analoga domanda formulata dalla moglie nei confronti del coniuge, veniva rigettata in entrambi i gradi del giudizio, in quanto le circostanze addotte dalla moglie, pur confermate nelle testimonianze assunte in corso di causa, "...non erano da ritenersi casualmente efficienti..." rispetto alla compromissione del rapporto coniugale che era comunque continuato fino alla presentazione del ricorso per separazione.
Avverso tale sentenza la donna proponeva ricorso per Cassazione adducendo, in sintesi, che i giudici avevano attribuito "...del tutto illegittimamente, rilevanza probatoria alle relazioni prodotte dal marito..." perché le stesse non erano state confermate, nel corso del giudizio, dalla testimonianza del professionista che le aveva redatte.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso osservando, per quanto qui interessa, che "...la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti...".
Infatti, tale relazione era corredata da materiale fotografico "...la cui utilizzabilità a fini decisori è espressamente riconosciuta dall'art. 2712 c.c., anche in presenza di disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto; nel senso che, neppure il disconoscimento esclude l'autonoma valutazione della veridicità di detto materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori ...", comprese le presunzioni (Cass. n. 13519/ 2022).
Osserva in conclusione la Cassazione che, in ordine alle risultanze del materiale fotografico "... non si rinviene in ricorso una critica compiuta e specifica e anche le doglianze relative alla relazione investigativa, oltre ad essere impropriamente formulate perché non concernenti un fatto storico, neppure sono pertinenti nel senso che si è precisato...".
La reiezione del ricorso ha comportato la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto.
Investigatore Privato , Legittimo il licenziamento per sorveglianza del dipendente tramite detective privato
Il caso riguarda le frequenti e prolungate soste in alcuni esercizi pubblici-bar dei Comuni dove il lavoratore - addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani - doveva svolgere il servizio
Investigatore Privato , La Corte di cassazione (sentenza n. 8707/2025) ha chiarito che il datore di lavoro che sospetta comportamenti infedeli di un proprio dipendente può legittimamente avvalersi di "detective privati".
Secondo la Suprema corte le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio dell'ente, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria che invece è riservata direttamente al datore di lavoro o ai suoi diretti collaboratori.
Pertanto l'utilizzo di un investigatore privato può avere luogo, legittimamente, per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. In ogni caso, evidenzia la Corte, l'intervento deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione lavorativa.
Nella vicenda, la Corte di appello, confermando la pronuncia del Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente a fronte di pause osservate durante l'orario di lavoro e, in particolare, le frequenti soste in alcuni Bar dei Comuni dove il lavoratore aveva svolto servizio. La Corte territoriale aveva rilevato che dall'analisi dei GPS installati sui mezzi guidati dal dipendente, era comprovato che il lavoratore, durante l'orario di lavoro, si era trattenuto presso diversi pubblici esercizi, e per molto tempo.
Secondo la Corte di cassazione i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento o inadempimento della prestazione lavorativa vera e propria. Il controllo tramite agenzie investigative si giustifica per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, laddove vi sia il sentore o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
Non è quindi escluso il potere del datore di lavoro di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito da dipendenti di una agenzia investigativa - l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare trasgressioni specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. E ciò a prescindere dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino il principio di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei rapporti o il divieto riferito all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza.
La Corte ha ricordato che la nozione di patrimonio tutelabile in sede di esercizio del potere di controllo dell'attività dei lavoratori va intesa in una accezione estesa; va riconosciuto il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. Può pertanto affermarsi che la tutela del patrimonio tutelabile può riguardare anche la difesa dalla lesione all'immagine e al patrimonio reputazionale dell'ente datore di lavoro, che sono non meno rilevanti dell'elemento materiale dei beni aziendali.
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